Nel settore della pubblicità si assiste da anni alla distorsione del rapporto di agenzia da parte delle concessionarie di pubblicità.
Le concessionarie di pubblicità, infatti, approfittando della loro supremazia contrattuale, impongono all’agente una deviazione del rapporto di lavoro, richiedendo prestazioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato, come per esempio la permanenza in ufficio in orari fissi, il dover sottostare a direttive di coordinatori aziendali (peraltro spesso poco preparati), l’imposizione della retribuzione massima, prefissata ad inizio anno; tutti indici di un utilizzo illegale della normativa in tema di contratto di agenzia.
Come anticipato nel titolo dell’articolo, un aspetto da valutare nella vicenda lavorativa sono i cd “DN” (diritti di negoziazione) con i quali le concessionarie di pubblicità retribuiscono i Centri Media, per il solo fatto che quest’ultime gestiscono le campagne pubblicitarie dei propri clienti. Su questo punto, bisogna dire che siamo di fronte ad una vera e propria giungla del mercato, atteso che vi sono delle percentuali che vengono pagate ai centri media che arrivano anche al 40% del l’investimento del cliente. Forti dubbi sussistono, pertanto, sulla trasparenza delle operazioni di mediazione nel caso il cliente sia all’oscuro dell’accordo economico fra centro media e concessionaria, circostanza che può concretizzare il reato di truffa a danno dello stesso cliente, ma questo è un altro discorso.
Ciò che rileva, ai fini degli interessi degli agenti pubblicitari, è il fatto che le concessionarie hanno instaurato una guerra al rialzo dei DN che le ha portate a diventare aziende aride, prive di progettualità e di investimenti nelle risorse umane.
Chi ne ha pagato le conseguenze sono (anche) gli agenti pubblicitari i quali vengono utilizzati in azienda per svolgere compiti di mera gestione degli spazi e non, come prevede l’art 1742 del cc, per agire sul mercato per la promozione di affari con autonomia gestionale ed economica.
Gli agenti che si rivolgono al mio Studio, nel momento che le concessionarie risolvono il contratto, lamentano fondamentalmente sempre gli stessi inadempimenti: essere stati adibiti a mansioni di lavoro subordinato; aver subito diverse variazioni economiche senza il rispetto della legge (aec industria o commercio); il mancato riconoscimento dell’attività di coordinamento; il mancato riconoscimento di provvigioni su clientela inserita in portafoglio (anche per la vendita mediante il c.d. programmatic).
L’aspetto che però spesso rileviamo è che gli stessi non sono in grado di documentare tutti gli illeciti che subiscono e pertanto diventa difficile azionare i loro diritti per la mancanza di prove (che, bisogna ricordare, sono a carico dell’agente). Soprattutto in tema di indennità di fine rapporto è necessario documentare gli elementi che possono permettere la sua liquidazione.
In conclusione, il consiglio che offriamo agli agenti pubblicitari è quello di archiviare con cura la documentazione che attesta le richieste illegittime della proponente, come per esempio le variazioni unilaterali del portafoglio clienti e dell’aliquota della provvigione. Inoltre, è molto importante documentare tutta l’attività svolta, anno per anno, circa i nominativi della nuova clientela apportata e il fatturato da loro generato, nonché l’incremento generale del fatturato.