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IL REATO COMMESSO DA MINORI DI ETA'

Il procedimento penale a carico di minorenni

Una delle telefonate che i genitori non vorrebbe ricevere è quella con la quale le autorità li informano che il proprio figlio ha commesso un reato.

Detto questo, in questa sede cercheremo di fornire un quadro generale del processo minorile, partendo dal principio secondo cui nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile la persona che sia capace di intendere e di volere al momento dei fatti oggetto di valutazione (Art. 85 del cp).

Mentre, con riferimento al tema dei reati commessi dai minori di età, l’art. 97 del Codice Penale stabilisce che non è imputabile chi al momento in cui ha commesso un fatto reato non ha compiuto i quattordici anni.

Chiarito che sino a quell’età si presume che i ragazzi non abbiano raggiunto una maturità psicofisica che gli consenta di distinguere in modo sufficientemente adeguato cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, non è escluso tuttavia che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano penalmente per il reato punibile commesso dal figlio.

Mentre, nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità va giudicata caso per caso, secondo quanto previsto dall’art. 98 del codice penale. Il giudice dovrà, dunque, appurare la concreta capacità di intendere e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto. In caso di mancanza di tale capacità, il minore non è punibile. Nel diverso caso in cui il minore degli anni 18 sia capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto viene considerato punibile, ma la sua pena sarà diminuita rispetto a quella prevista dalla legge per gli adulti.

Analizziamo quindi le possibili conseguenze di un fatto reato commesso dai vostri figli minorenni. Anzitutto chiariamo che la competenza giudiziaria è del Tribunale dei Minorenni. La disciplina in materia penale per i minori è il DPR n.448/88 (codice di procedura penale minorile), il Decreto L.gs. attuativo n.272/89 e, per la parte da questa non disciplinata, il codice di procedura penale degli adulti solo se non pregiudizievole alla tutela del minore.

Naturalmente, l’iter giudiziario a cui i sono sottoposti i minori è diverso rispetto al procedimento ordinario e i protagonisti assumono un ruolo particolare.

Anzitutto, in questo procedimento giocano un ruolo importante i Servizi minorili, previsti dall’art. 6 dpr. Essi coadiuvano l’Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento, affiancando il minore durante le più delicate fasi di esso. Hanno un duplice compito: assistono il minorenne, proteggendolo anche da possibili comportamenti poco garantistici da parte degli organi che agiscono nel processo e fanno da tramite fra l’autorità giudiziaria e il minore (di cui devono conoscere la personalità); vi sono i servizi dell’amministrazione della giustizia, i servizi presso gli enti locali, le comunità pubbliche, le comunità autorizzate.

Il Pubblico Ministero (colui che esercita l’azione penale), nel processo minorile, deve, in base a Corte Cost. 49.1973, non soltanto realizzare la pretesa punitiva dello Stato, ma deve cooperare al conseguimento del recupero del minore. Questo punto è importante anche per il ruolo che deve assumere l’avvocato del minore indagato.

Il Giudice, invece, per le esigenze educative del minorenne, gode di un ampliamento della discrezionalità di giudizio.

Il pm e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Inoltre, tali accertamenti riguardano gli eventuali precedenti penali, lo “stato attuale”, sino a coinvolgere anche le risorse future del minore. Al fine di acquisire detti elementi utili alla valutazione della personalità del minore, il giudice può utilizzare qualsiasi mezzo di prova e tutte le prove atipiche. Il canale privilegiato rimane sempre quello dei servizi sociali, ma possono anche essere demandati tecnici oppure possono essere sentiti gli insegnanti. Ciò, anche senza formalità di procedura. Normalmente vengono utilizzati i servizi minorili, sentita la persona offesa ed eventualmente gli esercenti la potestà genitoriale (questi ultimi se necessario). Il fine di tali accertamenti è di quello di appurare: la imputabilità, il grado di responsabilità, la valutazione della rilevanza sociale del fatto, disporre le adeguate misure penali e adottare eventualmente provvedimenti di natura civile. Le conseguenze dell’eventuale omissione dell’indagine non è sanzionata specificatamente dalla normativa in esame, ma la giurisprudenza ha ritenuto che tale inadempimento possa integrare una nullità a regime intermedio, ma non una nullità assoluta ex 179 n. 1 cpp.

L’avvocato del minore, in questa particolare procedura, assume un ruolo fondamentale poiché deve fornire agli organi giudicanti (anche attraverso ai servizi sociali) il quadro psicologico e familiare utili al risultato positivo per il minore. L’obiettivo principale per l’avvocato è quello di ottenere l’archiviazione o, in mancanza, una sentenza di non luogo a procedere (SNLP) che può essere pronunciata (ex art. 26 dpr):

PER DIFETTO DI IMPUTABILITÀ (che è emessa dal giudice),

SNLP PER IRRILEVANZA DEL FATTO (ex art. 27 DPR cd declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto): in questi casi, il giudice valuta che la prosecuzione del processo pregiudicherebbe le esigenze educative del minore. Si parla di tenuità del fatto quando esso sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità.

SNLP PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE: il perdono giudiziale è previsto e disciplinato dall’art. 19 Legge minorile e dall’art. 169 cod pen (perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto).

Qualora invece si dovesse addivenire ad un giudizio di responsabilità, l’avvocato svolge un ruolo importante per fare ottenere al minore LE SANZIONI SOSTITUTIVE. Le sanzioni sostitutive possono essere applicate sia dal gup, che dal giudice del dibattimento. Ma attenzione, il gup può, ex art. 32 comma II dpr, “diminuire la pena fino alla metà rispetto al minimo edittale”. Il giudice, ai fini della sostituzione, deve tenere in considerazione, oltre ai limiti di pena stabiliti, anche la personalità del minore, le esigenze di lavoro o di studio dello stesso, nonché le sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ovviamente, si ha riguardo alla pena applicabile in concreto e non alla pena edittale astratta.

Quindi, nel caso i vostri figli siano coinvolti in una vicenda giudiziaria di natura penale, occorre mettere in atto tutte le leve giudiziarie e sociali disponibili al fine di tenerli indenni da risvolti negativi.